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mercoledì 10 marzo 2010 ..:: L'associazione » Statuto anno 2008 (modifica a.s.d.) ::.. Registrazione  Login

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VECCHIE STELLE VITTORIO VENETO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E'  costituita  in Vittorio Veneto,   Via Casoni n. 59,  una   associazione sportiva,  ai  sensi  degli artt.  36  e  ss.  Codice civile,  nonché  all’articolo  90  della Legge  289/2002  denominata “ Associazione  sportiva dilettantistica Vecchie Stelle Vittorio Veneto” (anche “A.S.D. Vecchie Stelle Vittorio Veneto”).

Articolo 2 - Scopo

L'associazione    è    apolitica    e    non    ha    scopo    di    lucro.    Durante    la    vita dell’associazione  non potranno essere distribuiti,  anche in modo indiretto,  avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per  finalità lo  sviluppo  e la diffusione di  attività sportiva  connessa alla pratica del calcio amatoriale intesa come mezzo di  formazione psico-fisica  e morale  dei  soci, mediante  la gestione  di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di  attività motoria e non, idonea a  promuovere la conoscenza  e la  pratica del calcio amatoriale.  Per il  miglior  raggiungimento degli  scopi sociali, l'associazione   potrà,   tra    l'altro,   svolgere   l'attività    di   gestione,   conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria di  impianti ed attrezzature  sportive abilitate  alla pratica del calcio amatoriale nonché lo svolgimento  di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento  ed il perfezionamento nello svolgimento  della pratica  sportiva indicata. L'associazione    è   altresì    caratterizzata    dalla   democraticità    della    struttura, dall'elettività  e  gratuità delle  cariche associative  e  dalle prestazioni  fornite  dagli associati  e  dall'obbligatorietà  del  bilancio;  si  deve  avvalere  prevalentemente  di  prestazioni   volontarie,   personali   e   gratuite   dei   propri   aderenti   e   non   può assumere lavoratori  dipendenti o  avvalersi  di prestazioni  di lavoro  autonomo se  non  per   assicurare  il   regolare  funzionamento   delle  strutture   o  qualificare   e specializzare le sue attività. L'associazione   accetta   incondizionatamente di  conformarsi   alle  norme   e   alle direttive  del  CONI e  a  tutte  le disposizioni  statutarie  della Federazione Sportiva e/o l’Ente di Promozione  Sportiva di affiliazione.

Articolo 3 - Durata

La durata  dell'associazione  è illimitata  e  la stessa  potrà  essere sciolta  solo  con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Sono  soci  tutti coloro  che  partecipano  alle attività  sociali,  previa iscrizione  alla stessa. Possono far  parte dell'associazione,  in qualità  di soci  solo le  persone fisiche maggiorenni  che ne  facciano  richiesta  e che  siano  dotati  di  una  irreprensibile condotta  morale, civile e sportiva. Tutti  coloro i  quali  intendono far  parte  dell'associazione dovranno  redigere  una domanda su apposito modulo. La validità  della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della   domanda  di   ammissione  è  subordinata   all'accoglimento  della   domanda stessa da parte  del Consiglio Direttivo il cui  giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  è ammesso appello all’assemblea generale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti  i  soci   maggiorenni  godono,   al  momento   dell'ammissione,  del   diritto  di partecipazione  nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato  attivo e passivo. La  qualifica  di  socio  da  diritto  a frequentare  le  iniziative  indette  dal  Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno. 

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi : a) dimissione volontaria; b) mancato pagamento della quota associativa oltre il termine dell’assemblea che approva il bilancio; c) radiazione  deliberata  dalla  maggioranza assoluta  dei  componenti  il Consiglio Direttivo, pronunciata  contro il socio che commette azioni ritenute  disonorevoli entro e fuori  dell'associazione, o che,  con la sua  condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il   provvedimento  di   radiazione   assunto   dal   Consiglio   Direttivo   deve   essere ratificato  dall'assemblea  ordinaria.  Nel corso  di  tale assemblea,  alla  quale  deve essere    convocato   il   socio   interessato,   si    procederà   in   contraddittorio   con l’interessato  ad  una  disamina   degli  addebiti  .  Il   provvedimento  di  radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. 

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

· l'assemblea generale dei soci

· il presidente

· il consiglio direttivo

Articolo 8 - Assemblea

L'assemblea  generale  dei soci  è  il massimo  organo deliberativo  dell'associazione ed  è  convocata  in   sessioni  ordinarie  e   straordinarie.  Quando  è  regolarmente convocata e costituita  rappresenta l’universalità  degli associati  e le  deliberazioni da   essa  legittimamente   adottate  obbligano   tutti  gli   associati,   anche  se   non  intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento  delle quote associative  all’atto della  richiesta  che  ne propongono  l’ordine  del  giorno; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in  regola con  il versamento della  quota annua. Ogni socio  può rappresentare in  assemblea, per mezzo  di delega scritta,  non più di un associato.

Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

La   convocazione   dell'assemblea   ordinaria   avverrà  minimo   otto   giorni   prima  mediante   affissione    di    avviso    nella    sede    dell'associazione    e    contestuale comunicazione   agli    associati   a   mezzo    posta   ordinaria,    elettronica,   fax o telegramma. Nella  convocazione dell’assemblea devono essere  indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve  essere  convocata,  a cura  del  Consiglio  Direttivo, almeno  una volta   all'anno   entro   quattro    mesi   dalla   chiusura   dell’esercizio   sociale   per l'approvazione del  rendiconto economico  e  finanziario e  per l'esame  del  bilancio preventivo. Spetta    all'assemblea     deliberare    sugli    indirizzi    e    sulle    direttive    generali dell’associazione  nonché in merito  all’approvazione dei regolamenti sociali,  per la nomina  degli  organi  direttivi dell'associazione  e  su  tutti  gli  argomenti attinenti alla  vita   ed  ai   rapporti  dell’Associazione  che  non   rientrino  nella  competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza   o   impedimento,    da   una   delle   persone    legittimamente   intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del  segretario non è  necessaria quando  il verbale dell’Assemblea  sia redatto da un notaio. Di ogni assemblea si  dovrà redigere apposito  verbale firmato dal  Presidente della stessa,  dal Segretario e,  se nominati,  dai due scrutatori.  Copia dello  stesso deve essere  messo  a  disposizione  di  tutti  gli  associati  con  le  formalità  ritenute  più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea  ordinaria  è   validamente  costituita  in   prima  convocazione  con   la  presenza  della   maggioranza   assoluta  degli   associati   aventi  diritto   di  voto   e delibera  validamente  con  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  Ogni  socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione  è validamente costituita quando sono  presenti due terzi  degli associati aventi  diritto di  voto e delibera  con il voto  favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa   un’ora  dalla   prima   convocazione   tanto   l'assemblea  ordinaria   che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite quando sono  presenti un terzo degli associati aventi  diritto di  voto e delibera  con il voto  favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L’assemblea   straordinaria   deve  essere   convocata  dal   Consiglio Direttivo   tramite posta   ordinaria,    elettronica,   fax o telegramma spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea    straordinaria   delibera    sulle   seguenti    materie:   approvazione    e modificazione   dello    statuto   sociale;   atti    e   contratti   relativi    a   diritti   reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da  un  numero di  membri  che  viene  stabilito dall’assemblea  fino ad  un massimo  di  dieci  eletti dall'assemblea  e nel  proprio ambito   nomina  il   presidente,  vicepresidente ed il  segretario  con   funzioni  di tesoriere.  Tutti  gli  incarichi  sociali   si  intendono  a  titolo  gratuito.  Il   Consiglio Direttivo rimane in  carica tre anni  ed i suoi  componenti sono rieleggibili. Possono  ricoprire cariche sociali i  soli soci in regola con  il pagamento delle quote associative che  siano maggiorenni,  non ricoprano  cariche sociali  in altre  società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva. Il Consiglio  direttivo è  validamente costituito  con la  presenza  della maggioranza dei  consiglieri   in   carica  e   delibera  validamente   con   il  voto   favorevole   della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le  deliberazioni del consiglio,  per la loro  validità, devono  risultare da un  verbale sottoscritto  da  chi  ha  presieduto  la   riunione  e  dal  segretario.  Lo  stesso  deve essere  messo  a  disposizione  di  tutti  gli  associati  con le  formalità  ritenute  più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il consiglio direttivo nomina, dopo aver esaminato le candidature, il direttore sportivo, l’allenatore, il vice allenatore e il responsabile del campo di gioco/ magazzino.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel  caso   che  per  qualsiasi  ragione  durante   il  corso  dell'esercizio  venissero  a mancare  uno   o  più  consiglieri, gli stessi saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. In alternativa i consiglieri rimanenti   provvederanno  alla   convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che  resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il  Consiglio Direttivo  dovrà  considerarsi sciolto  e  non più  in carica  qualora  per dimissioni  o  per qualsiasi  altra  causa venga  a  perdere la  maggioranza  dei suoi componenti.

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo  si riunisce ogni qualvolta il  Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare  le date  delle  assemblee ordinarie  dei  soci da  indire  almeno una  volta all'anno   e  convocare  l'assemblea  straordinaria   qualora  lo  reputi  necessario  o venga chiesto dai soci; d)   redigere   gli    eventuali   regolamenti   interni    relativi   all'attività   sociale   da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso  i soci qualora si dovessero rendere necessari; f)   attuare    le   finalità    previste   dallo   statuto    e   l’attuazione  delle   decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente,  per  delega  del  Consiglio  Direttivo,  dirige  l'Associazione  e  ne  è  il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il  Vicepresidente sostituisce  il Presidente  in caso  di sua  assenza o  impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il   Segretario     esecuzioni   alle  deliberazioni  del   Presidente   e  del   Consiglio Direttivo,  redige  i   verbali  delle   riunioni,  attende  alla   corrispondenza  e   come tesoriere  cura  l'amministrazione dell'Associazione  e  si  incarica  della tenuta  dei libri  contabili   nonché  delle   riscossioni  e   dei  pagamenti  da   effettuarsi  previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il Consiglio  direttivo redige  il rendiconto  economico-finanziario dell’associazione, sia  preventivo   che  consuntivo   da  sottoporre  all’approvazione   assembleare.  Il rendiconto consuntivo  deve  informare  circa  la situazione economico-finanziaria dell’associazione,  con   separata  indicazione  dell’eventuale    attività  commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il  rendiconto  deve  essere  redatto  con  chiarezza  e  deve  rappresentare in  modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  ed  economico  -  finanziaria  della associazione,   nel  rispetto   del  principio   della   trasparenza  nei   confronti  degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale  e l'esercizio  finanziario  iniziano  il    gennaio e terminano  il  31 dicembre di    ciascun    anno (per l’anno 2009 il periodo da considerare è 1 ottobre 2008 – 31 dicembre 2009).

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal  Consiglio  Direttivo,   dai  contributi   di  enti   ed  associazioni,   da  sponsorizzazioni, lasciti  e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire  delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

Tutte  le controversie  insorgenti tra  l'associazione ed  i soci  e tra  i soci  medesimi saranno   devolute  all'esclusiva   competenza  di   un  Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza. In  tutti  i  casi  in cui,  per  qualsivoglia  motivo,  non  fosse  possibile  comporre  il Collegio   arbitrale   secondo   le  indicazioni   della   Federazione   di  appartenenza, questo  sarà  composto  da n°  3  arbitri,  due dei  quali  nominati  dalle parti,  ed  il terzo  con  funzioni  di  Presidente,  dagli  arbitri   così  designati  o,  in  difetto,  dal Presidente  del  Tribunale  di  Treviso. La parte che vorrà sottoporre la questione  al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra  con  lettera  raccomandata da  inviarsi  entro  il  termine perentorio  di  20 giorni dalla data  dell'evento originante la controversia,  ovvero dalla data in  cui la parte   che  ritiene   di  aver   subito  il   pregiudizio  ne   sia  venuta   a  conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede  in Vittorio Veneto,  ed il Collegio  giudicherà ed adotterà  il lodo con  la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni  qualvolta ciò sia compatibile  dovrà essere adottata,  al posto di quella  sopra descritta,  la  procedura  arbitrale  prevista  dalla  Federazione Sportiva  o  Ente  di Promozione Sportiva di riferimento. 

Articolo 25 - Scioglimento

Lo  scioglimento  dell'Associazione  è  deliberato  dall'assemblea  generale  dei  soci,  convocata  in   seduta   straordinaria,  con   l'approvazione,   sia  in   prima   che  in seconda  convocazione, di  almeno 4/5  dei soci  esprimenti il  solo voto  personale, con   esclusione   delle  deleghe.   Così  pure   la  richiesta   dell'assemblea   generale straordinaria da parte  dei soci aventi per oggetto lo  scioglimento dell'Associazione deve essere presentata  da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in  merito alla destinazione  dell'eventuale residuo  attivo del  patrimonio dell'associazione. La destinazione  del patrimonio residuo avverrà  a favore di  altra associazione che persegua  finalità analoghe  ovvero  a  fini  di  pubblica  utilità,  fatta  salva di versa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per   quanto  non  espressamente   previsto  dal   presente  statuto  si   applicano  le disposizioni  dello statuto e dei Regolamenti della Federazione  sportiva Nazionale o Ente  di Promozione  Sportiva a  cui l’associazione è  affiliata ed  in subordine  le norme del codice civile.

Vittorio Veneto, 2 dicembre 2008

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